Articolo 1 - Denominazione e scopo sociale
La SOCIETA’ ITALIANA DI CHIRURGIA PLASTICA RICOSTRUTTIVA ED ESTETICA (S.I.C.P.R.E.) ha per scopo di contribuire allo sviluppo scientifico e tecnico della chirurgia plastica nei suoi vari settori, di diffondere la conoscenza, di tutelarne il prestigio e gli interessi, nonché di svolgere attività di aggiornamento professionale, di formazione permanente nei confronti degli associati con programmi annuali di attività formativa ECM, di elaborazione di linee guida diagnostico-terapeutiche, di promozione di trials di studio, collaborando con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie ed eventuali altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche. Per raggiungere questo scopo, e con esclusione di qualsiasi fine di lucro e di qualsiasi attività imprenditoriale, la Società può avvalersi di tutti i mezzi ritenuti idonei ed opportuni dagli organi sociali.
E’ esclusa qualsiasi finalità sindacale.
Articolo 2 - Sede sociale
La Società ha sede legale in Roma.
Articolo 3 - Soci
Fanno parte della Società le seguenti categorie di Soci:
* Aderenti
* Ordinari
* Corrispondenti
* Onorari
* Seniores
Soci Aderenti possono essere i medici italiani abilitati all’esercizio della professione che ne facciano richiesta e che siano presentati da due soci ordinari, che se ne rendano garanti, nei termini e modi stabiliti dal Regolamento attuativo.
Soci Ordinari possono essere quei soci Aderenti che abbiano conseguito la specializzazione in Chirurgia Plastica, ovvero titolo idoneo a dimostrare la loro qualificazione nella specialità, alla quale devono essere effettivamente dediti. A tal fine il socio deve presentare domanda corredata con il proprio curriculum nei termini e modi stabiliti dal Regolamento attuativo.
Soci Corrispondenti possono essere i medici stranieri noti per lavori e ricerche attinenti la chirurgia plastica che collaborino all’attività scientifica della società.
Per l’ammissione dei soci aderenti, ordinari e corrispondenti, è necessaria la proposta del Consiglio Direttivo e la ratifica dell’assemblea.
Soci Onorari possono essere personalità che hanno apportato contributi scientifici di grande rilievo nel campo della chirurgia plastica.
Soci Seniores possono essere quei Soci Ordinari, che avendo cessato l’attività professionale per anzianità, intendano continuare a partecipare all’attività scientifica della società.
Per l’ammissione dei soci onorari e seniores è necessaria la proposta del Presidente e l’approvazione dell’assemblea.
Essi sono esentati dal pagamento delle quote annuali.
Soci aderenti e ordinari sono tenuti al pagamento delle quote sociali nella misura stabilità dall’assemblea, pena la cancellazione dall’Albo della società.
La Società considera Benemeriti o Sostenitori quelle personalità, anche non appartenenti alla professione medica, nonché Istituti, Enti ed Associazioni che intendono favorire lo sviluppo della Società fornendo mezzi e fondi per le sue attività.
Articolo 4 - Organi Sociali
Organi della Società sono: l’Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti. Alle cariche sociali sono eleggibili soltanto i Soci Ordinari; tutti gli incarichi sono gratuiti.
Articolo 5 - Assemblea dei Soci
L’Assemblea:
1) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
2) elegge il Presidente, i Consiglieri, il Segretario, il Tesoriere, i Probiviri e i Revisori dei Conti;
3) approva l’ammissione dei nuovi Soci ed i passaggi di categoria, su proposta del Consiglio Direttivo;
4) delibera sull’esclusione dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo;
5) stabilisce l’importo della quota associativa annuale;
6) delibera sullo scioglimento della Società;
7) delibera sulle modifiche dello Statuto e su ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo o da un quinto dei Soci Ordinari;
delibera sul Regolamento Attuativo
Articolo 6 - Convocazione e costituzione dell’assemblea
L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente (o da chi lo sostituisce a norma del successivo art. 7) almeno una volta l’anno, per approvare il bilancio preventivo e consuntivo e il rinnovo delle cariche sociali. All’Assemblea Ordinaria possono partecipare solo i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote annuali. L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in unica convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.
L’avviso di convocazione, da farsi a mezzo lettera o telefax o posta elettronica, deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora nonché degli argomenti posti all’ordine del giorno. L’avviso di convocazione deve essere spedito almeno 15 giorni prima, salvo casi di urgenza nei quali dovrà essere diramato per telefax o posta elettronica, almeno 5 giorni prima.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
L’Assemblea Straordinaria viene convocata su iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta motivata di 1/5 dei Soci Ordinari, per l’adozione di modifiche statutarie o di provvedimenti eccezionali di interesse generale. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di 1/3 dei Soci Ordinari. All’Assemblea Straordinaria partecipano solo i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote annuali. Il Socio Ordinario può farsi rappresentare in Assemblea (soltanto per le deliberazioni di nomina degli Organi sociali) e la delega può essere conferita unicamente ad un altro Socio Ordinario; ciascun Socio non può rappresentare più di un Socio. La presidenza dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria è assunta dal Presidente in carica o, in caso di sua assenza ovvero impedimento dal Vice Presidente. Segretario dell’Assemblea è il Segretario della Società. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti per le modificazioni dello Statuto. Per lo scioglimento della Società è necessario il voto favorevole della metà dei Soci Ordinari.
Le deliberazioni concernenti l’elezione delle cariche sociali e l’espulsione dei Soci sono adottate a scrutinio segreto; in tal caso scrutatori sono tre Soci Ordinari.
Articolo 7 - Presidente eletto - Presidente uscente
Il Presidente della Società viene eletto dall’Assemblea annualmente un anno prima dell’inizio del suo mandato. Il Presidente eletto e non ancora in carica assume le funzioni di Vice Presidente, coadiuva il Presidente in carica nell’espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Presidente eletto, d’accordo con il Consiglio Direttivo, propone, all’inizio del suo mandato, i temi di relazione che saranno svolti nel Congresso da lui presieduto. Qualora sia vacante, per qualsiasi motivo, la carica del Presidente, il Presidente eletto assume automaticamente la pienezza dei poteri.
Il Presidente, dopo aver espletato il suo mandato assume la denominazione di Presidente uscente per un anno. Fa parte di diritto del Consiglio Direttivo, coadiuvando il Presidente in carica e assume la funzione di Presidente del Congresso Annuale.
Articolo 8 - Presidente in carica
Il Presidente dura in carica un anno e non è immediatamente rieleggibile. Ha tutti i poteri di rappresentanza della Società e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.
Il Presidente in carica convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Può conferire incarichi specifici a singoli Consiglieri o attribuire loro deleghe per il compimento dei singoli atti.
Articolo 9 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente in carica, dal Presidente eletto, dal Presidente uscente, dal Segretario, dal Tesoriere e da otto Consiglieri. L’elezione dei Consiglieri avviene nel corso dell’Assemblea; sono eletti i Soci Ordinari che riportano il maggior numero dei voti; in caso di dimissioni subentra il primo dei non eletti. I Consiglieri durano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili due volte.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente in carica almeno quattro volte all’anno. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno 7 membri. In caso di parità nelle votazioni il voto del Presidente è determinante.
Articolo 10 - Funzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
1) promuove lo sviluppo della Società;
2) assicura lo svolgimento del Congresso annuale, nonché di Riunioni, Simposi ed altri Convegni, affidandone l’organizzazione a quel Socio o gruppo di Soci che ne siano ritenuti idonei;
3) fa parte di diritto del Comitato Scientifico del Congresso nazionale;
4) presenta all’Assemblea dei Soci la relazione sullo sviluppo scientifico e sulla situazione economica della Società;
5) dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
6) autorizza i membri della Società a riunirsi in gruppi di studio per l’approfondimento di determinati settori della specialità e controlla lo svolgimento della relativa attività di ricerca;
7) cura la pubblicazione degli Atti del Congresso;
tutela il prestigio della Società, vigila sul comportamento deontologico dei Soci, in particolare per quanto attiene alla pubblicità sanitaria che deve essere espletata con decoro e con dignità adeguate alla professione medica;
9) propone all’Assemblea, sentito il parere di Probiviri, le seguenti sanzioni a carico dei Soci contravventori:
a) ammonizione;
b) sospensione temporanea;
c) espulsione.
Articolo 11 - Tesoriere
Il Tesoriere viene eletto dall’Assemblea ordinaria a votazione segreta. Risulta eletto il Socio Ordinario che riporta il maggior numero di voti. Il Tesoriere dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
Il Tesoriere:
a) custodisce tutte le pratiche di carattere economico, giuridico e scientifico riguardanti la Società;
b) provvede all’amministrazione del patrimonio sociale e, di concerto con il Consiglio Direttivo, redige il bilancio consuntivo e quello preventivo, richiedendo il parere del Collegio dei Revisori dei Conti e presentandoli all’approvazione dell’Assemblea.
Qualora, per qualsiasi motivo, si renda vacante la carica di Tesoriere, il Segretario assume ad interim i relativi poteri fino alla data di convocazione dell’Assemblea.
Articolo 12 - Segretario
Il Segretario viene eletto dall’Assemblea ordinaria a votazione segreta. Risulta eletto il Socio Ordinario che riporta il maggior numero di voti. Il Segretario dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
Il Segretario:
a) coadiuva il Presidente nell’organizzazione dell’attività della Società, provvede a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e i verbali dell’Assemblea, tiene la corrispondenza ordinaria;
b) è il Segretario dell’Assemblea ordinaria e dell’Assemblea straordinaria.
Qualora per qualsiasi motivo, si renda vacante la carica di Segretario, il Tesoriere assume ad interim i relativi poteri fino alla data di convocazione dell’ assemblea.
Articolo 13 - Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci Ordinari eletti dall’Assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. Il Collegio (su invito del Consiglio Direttivo o se viene a conoscenza di situazioni di propria competenza) esprime un giudizio su ogni controversia tra i Soci e gli Organi della Società e su quanto attiene all’osservanza della deontologia professionale.
I Probiviri, su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri appena eletto sceglie il proprio Coordinatore.
Il Coordinatore dei Probiviri o eventualmente il Collegio, su invito del Presidente, partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Direttivo. Se impedito delega un altro Proboviro.
In occasione delle riunioni del Consiglio Direttivo vengono consegnate dal Segretario al Coordinatore dei Probiviri i fascicoli relativi ai contenziosi ed ai casi di natura disciplinare che si sono evidenziati negli ultimi tempi.
Il coordinatore dei Probiviri sottoporrà i fascicoli agli altri probiviri, organizzerà le udienze dei Soci interessati e fornirà al successivo Consiglio Direttivo le conclusioni dell’istruttoria, proponendo contestualmente le sanzioni concordate con gli altri Probiviri.
Articolo 14 - Rivista Italiana di Chirurgia Plastica
La Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica gestisce sul piano scientifico una rivista che rappresenta l’organo ufficiale della Società. Il Direttore della Rivista partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza avere diritto di voto.
Articolo 15 - Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri eletti tra i Soci Ordinari; i membri del Collegio durano in carica un quadriennio e sono immediatamente rieleggibili una sola volta. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la regolarità degli atti amministrativi della Società, esprime parere favorevole, con motivata relazione, sul bilancio preventivo e su quello consuntivo predisposti dal Tesoriere di concerto con il Consiglio Direttivo. Su invito del Presidente, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
Articolo 16 - Patrimonio Sociale
La Società provvede al finanziamento della propria attività:
a) con le quote pagate dai Soci nella misura stabilita dall’Assemblea;
b) con i contributi dei sostenitori;
c) con le rendite del patrimonio;
d) con eventuali contributi di terzi.
Articolo 17 - ECM
La Società persegue programma di aggiornamento professionale, di formazione permanente nei confronti degli associati con eventi di attività formativa ECM.
A tal fine mette in atto tutti i mezzi necessari per verificare il tipo e la qualità delle attività svolte.
Le attività ECM vengono finanziate attraverso l’autofinanziamento, i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.
Articolo 18 - Cessazione dei Soci
I Soci decadono dopo un anno per morosità nel pagamento delle quote sociali o in seguito a dimissioni presentate con richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
Articolo 19 - Logo della Società
Il logo della S.I.C.P.R.E. è costituito dalla riproduzione della tavola 8 (Ricostruzione del naso) del libro di Tagliacozzi, entro la quale è inserita la dicitura SICPRE. L’uso del nome SICPRE e/o del Logo su carta da lettera, biglietti da visita, pubblicazioni, simposi, convegni o altro materiale stampato, o su Internet è consentito esclusivamente ai Soci Ordinari, Seniores e Onorari, che ne facciano preventiva richiesta scritta al Presidente.
L’uso non autorizzato comporta l’ammonizione del Socio con lettera ufficiale da parte dei Probiviri e la successiva espulsione in caso di recidiva della violazione.
Articolo 20 - Codice di autoregolamentazione
Il Socio (Ordinario, Aderente, Senior) è tenuto al rispetto del Codice Deontologico Nazionale così come pubblicato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e dal codice di autoregolamentazione, come da Regolamento attuativo.
Articolo 21 - Scioglimento della Società
In caso di scioglimento della Società i beni residui, dopo il compimento della liquidazione, sono devoluti, su decisione dell’Assemblea, ad altre iniziative con finalità analoghe.
Il Patrimonio sociale è costituito da:
a) i beni mobili ed immobili di proprietà della Società;
b) eventuali lasciti e donazioni esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio;
c) eventuali residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente destinati al patrimonio.
